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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36781
Stato 21 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni; le stesse pene si applicano per le comunicazioni eseguite

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

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, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 129 è punita con l'ammenda da un minimo di dieci milioni a un massimo della metà del valore

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative

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due milioni a lire venti milioni.

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2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

con la multa fino a lire dieci milioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.".

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

fatto, la sanzione di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

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