Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
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con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
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da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
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4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.
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, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute
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punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni; le stesse pene si applicano per le comunicazioni eseguite
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funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
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, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
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1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 129 è punita con l'ammenda da un minimo di dieci milioni a un massimo della metà del valore
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1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
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multa da lire duecentomila a lire due milioni.
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lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative
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due milioni a lire venti milioni.
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2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
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pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti
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pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35
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con la multa fino a lire dieci milioni.
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, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1
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a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
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punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.".
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fatto, la sanzione di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.